La Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti – la a voi tutti nota LORD – contempla la seguente norma:
Art. 46
I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:
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lettera C) per il volontariato sociale e per il congedo gioventù, al
massimo 8 giorni all'anno.
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lettera C) per il volontariato sociale e per il congedo gioventù, al
massimo 8 giorni all'anno.
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Ecco, questa è la realtà:
Lo Stato riconosce ai propri dipendenti quanto non riconosce ai propri cittadini.
Richiamo qui la mia esperienza diretta:
Da oltre 20 anni assieme a oltre 200 volontari ticinesi dedico annualmente una settimana all'"Hospitalità ticinese", associazione che accompagna gli ammalati (oltre un centinaio all'anno) che vogliono recarsi a Lourdes.
Il nostro volontario non solo si prende una settimana di vacanza (in pieno agosto), ma deve pure sostenere le spese di vitto e alloggio.
A tutte queste persone, come a tantissime altre attive nei più svariati ambiti sociali pubblici e privati, non é riconosciuto alcunché.
Con tutta evidenza questa situazione stride assai con la normativa della LORD che, in assenza di una detraibilità delle spese legate all'esercizio del volontariato da parte del cittadino, risulta essere una disparità di trattamento, oltre che un anacronistico privilegio dato al dipendente pubblico rispetto a un dipendente che lavora nel privato.
Come si fa poi a parlare in favore di comportamenti di tipo filantropico, e a incoraggiare lo spirito della donazione, quando la regolazione dell'attività economica, attraverso il mercato viene basata esclusivamente sull'interesse proprio, e sulla razionalità strumentale, vale a dire sull'assunto antropologico dell'homo oeconomicus?
In altre parole con il solo riconoscimento, di deducibilità di prestazioni volontarie in contanti e altri beni?
Ordunque, l'iniziativa generica in discussione evidenzia un problema che non può esser riconosciuto solo come tale, ma necessità delle proposte di soluzione che, con rammarico, non trovo nel rapporto commissionale del 9 marzo.
Fra l'altro, in riferimento alla LAID, si legge nel rapporto che: ... Le prestazioni lavorative gratuite e volontarie come le spese connesse a queste prestazioni non sembrano essere deducibili.
Non era forse il caso di approfondire questo "sembrano", considerando che la stessa legge prevede l'esenzione entro i limiti determinati dal diritto cantonale (Art. 8 cpv 2 lettera i) e, ove la legge non prevede alcuna norma, il disciplinamento spetta al Cantone (Art. 1 cpv 3)?
Oppure, se quanto non fosse possibile, non poteva la stessa Commissione proporre un'iniziativa cantonale per la revisione della LAID e della LIFD?
Premesso ciò, e senza voler qui soffermarmi sulla crescente e sempre più determinante importanza del volontariato, nella coesione sociale e comunitaria, propongo che l'oggetto della trattanda sia rimandato in commissione – che valuterà in seguito l'eventuale nuova attribuzione alla commissione tributaria - per l'elaborazione di una proposta risolutiva in ambito del diritto cantonale o, se del caso, in ambito federale.
Franco Denti