della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 11 marzo 2013 presentata nella forma elaborata da Franco Denti e cofirmatari per una legge sull'introduzione degli atti parlamentari popolari (Diamo voce alla società civile!)
(v. messaggio 20 novembre 2013 n. 6879)
L'ATTO PARLAMENTARE
Commissione speciale Costituzione e diritti politici:
Con l'iniziativa parlamentare elaborata di cui sopra, i deputati Franco Denti e colleghi intendono dare più voce alla popolazione introducendo il diritto alla presentazione di atti parlamentari (iniziative, mozioni, interrogazioni, interpellanze) a livello cantonale, comunale e patriziale da parte della popolazione.
Queste possibilità esistono già in alcuni Cantoni svizzeri: Friburgo, Soletta, Obwaldo, Appenzello esterno, ecc.
Gli iniziativisti propongono le modifiche:
Gli iniziativisti propongono le modifiche:
1. della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
2. della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
3. della Legge organica patriziale del 28 aprile 1992.
LE CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Con messaggio n. 6879 del 20 novembre 2013 il Consiglio di Stato (CdS) invita il Legislativo a respingere l'atto parlamentare, elencando i mezzi attualmente utilizzabili dalla popolazione per
far sentire la propria voce, in particolare: l'iniziativa popolare costituzionale o legislativa, il referendum.
far sentire la propria voce, in particolare: l'iniziativa popolare costituzionale o legislativa, il referendum.
Il CdS afferma che gli strumenti messi a disposizione dei cittadini sono appropriati e sufficienti per il loro coinvolgimento nell'attività legislativa senza dover istituire nuovi mezzi di partecipazione popolare.
L'Esecutivo afferma altresì che si è assistito ad un aumento rilevante di atti parlamentari sia in Gran Consiglio (GC) sia nei Consigli comunali (CC) e che dare ulteriori diritti ai cittadini in questo
senso aumenterebbe il ritardo con cui questi atti parlamentari verrebbero evasi.
senso aumenterebbe il ritardo con cui questi atti parlamentari verrebbero evasi.
Il CdS afferma pure che la proposta degli iniziativisti potrebbe prestarsi ad abusi, ad esempio da parte di candidati che nell'imminenza di elezioni vorrebbero guadagnare visibilità.
Il CdS asserisce che già attualmente non sempre gli atti parlamentari riguardano "un oggetto di interesse pubblico generale" e che, essendo il quorum per accedere al GC e ai CC tra i più
bassi della Svizzera, i medesimi diritti sono dati anche ai rappresentanti di formazioni politiche minori.
bassi della Svizzera, i medesimi diritti sono dati anche ai rappresentanti di formazioni politiche minori.
Adduce la difficoltà di controllare la validità delle firme degli aventi diritto di voto (cataloghi elettorali comunali); il fatto che nell'iniziativa non siano previsti i mezzi e i termini di ritiro della mozione, nonché i termini per la raccolta delle firme.
LE CONSIDERAZIONI DELLA COMMISSIONE
La Commissione ritiene che non sempre il cittadino si rispecchi nelle persone che compongono sia gli esecutivi che i legislativi, anche se facenti parte della propria sfera politica o cerchia di pensiero.
Per questa ragione riservare uno strumento supplementare e soprattutto diretto di espressione politica alla popolazione costituisce un incremento dei diritti civili e favorisce l'attaccamento del
cittadino alle istituzioni.
cittadino alle istituzioni.
Oltre il momento delle elezioni e delle votazioni, il cittadino potrebbe in questo modo proporre un proprio orientamento in merito al funzionamento dello Stato o per capirne certi aspetti.
Le firme raccolte entro termini ben precisi per gli atti che già oggi la popolazione ha diritto di presentare vengono vidimate dai Comuni.
Non si ritiene necessario stabilire un termine per la raccolta di firme per analogia agli attuali atti parlamentari dei deputati: quando il numero di firme è raggiunto, lo si presenta!
Considerati il numero non esiguo di firme da raccogliere e l'esperienza negli altri Cantoni, la Commissione non ritiene giustificata la paura di eventuali abusi.
Per quanto concerne i ritardi accumulati dal CdS in merito alla risposta entro i termini di legge agli atti parlamentari dei deputati al GC, non si può far altro che segnare una nota di biasimo, ma
ciò non si può certo utilizzare quale alibi per impedire ai normali cittadini l'esercizio dei propri diritti nel caso in cui questa iniziativa venisse accolta dal Legislativo cantonale.
ciò non si può certo utilizzare quale alibi per impedire ai normali cittadini l'esercizio dei propri diritti nel caso in cui questa iniziativa venisse accolta dal Legislativo cantonale.
Per quanto concerne infine la petizione, in merito alla quale il CdS informa che consente a ogni cittadino di rivolgersi a un'autorità, alla stessa viene spesso risposto con il tipico "menavia".
CONCLUSIONI
La Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita pertanto il Parlamento ad accettare
l'iniziativa parlamentare elaborata 11 marzo 2013 di Franco Denti e cofirmatari "Diamo voce alla società civile" e le relative modifiche di legge annesse al presente rapporto.
l'iniziativa parlamentare elaborata 11 marzo 2013 di Franco Denti e cofirmatari "Diamo voce alla società civile" e le relative modifiche di legge annesse al presente rapporto.
Per la minoranza della
Commissione speciale Costituzione e diritti politici:
Patrizia Ramsauer,relatrice
Cereghetti (solo per le conclusioni) - Gysin
Disegno di
LEGGE
sull'introduzione degli atti parlamentari popolari
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 11 marzo 2013 di Franco Denti e cofirmatari;
- visto il messaggio 20 novembre 2013 n. 6879 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 27 febbraio 2014 n. 6879 R2 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,
d e c r e t a :
I.
La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 è modificata come segue:
Iniziativa parlamentare per la riforma della Costituzione, legislativa o mozioni popolari
Art. 106a
1-300 cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale possono rivolgere al Gran Consiglio un'iniziativa parlamentare per la riforma della Costituzione, legislativa o una mozione.
2-Il Gran Consiglio tratta l'iniziativa parlamentare o la mozione popolari al pari di un atto parlamentare presentato da uno dei suoi membri.
Interpellanze e interrogazioni popolari
Art. 144a
1-75 cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale possono rivolgere al Consiglio di Stato un'interpellanza o un'interrogazione.
2-Il Consiglio di Stato tratta l'interpellanza o l'interrogazione popolare al pari di quella presentata dal membro del Gran Consiglio.
3-L'interpellanza e l'interrogazione popolari sono liquidate con la risposta orale o scritta del Consiglio di Stato.
II.
La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:
Interpellanze e interrogazioni popolari
Art. 66a
Art. 66a
1-L'1% dei cittadini, ritenuto un massimo di 30, può rivolgere al Municipio un'interpellanza o un'interrogazione.
2-Il Municipio tratta l'interpellanza o l'interrogazione popolare al pari di quella presentata dal membro del Consiglio comunale.
3-L'interpellanza e l'interrogazione popolari sono liquidate con la risposta orale o scritta del Municipio.
Mozione popolare
Art. 67a
1-Il 5% dei cittadini, ritenuto un massimo di 75, può rivolgere al Consiglio comunale una
mozione.
mozione.
2-Il Consiglio comunale tratta la mozione popolare al pari di una presentata da uno dei suoi membri.
III.
La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è modificata come segue:
Art. 79
Il consiglio patriziale esercita gli attributi dell'assemblea patriziale di cui all'art. 68 riservato il diritto di iniziativa, di referendum, di interpellanza, d'interrogazione e di mozione popolari secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, ritenuto che i quozienti ivi previsti sono computati sul numero dei cittadini patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.
IV.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.