Signor Presidente,
signore e signori deputati,
con il presente messaggio, ci pregiamo sottoporre alla vostra attenzione le nostre considerazioni sull'iniziativa parlamentare dell'11 marzo 2013 presentata da Franco Denti e cofirmatari nella forma elaborata per una legge sull'introduzione degli atti parlamentari popolari.
Con l'atto parlamentare si propone di consentire a 300 cittadini aventi diritto di voto di presentare un'iniziativa, da trattare come un'iniziativa parlamentare, per modificare la Costituzione o una
legge o di depositare una mozione e a 75 cittadini aventi diritto di voto di presentare un'interpellanza o un'interrogazione al Consiglio di Stato. L'atto parlamentare propone inoltre di introdurre atti popolari simili anche in materia comunale e patriziale.
legge o di depositare una mozione e a 75 cittadini aventi diritto di voto di presentare un'interpellanza o un'interrogazione al Consiglio di Stato. L'atto parlamentare propone inoltre di introdurre atti popolari simili anche in materia comunale e patriziale.
L'atto parlamentare spiega che il successo del nostro sistema democratico è basato sulla "compartecipazione effettiva dei cittadini ai processi decisionali". Esso rileva che a livello
cantonale i cittadini dispongono unicamente di diritti popolari con valenza decisionale e non beneficiano di alcuno strumento di natura consultativa ad eccezione della petizione.
cantonale i cittadini dispongono unicamente di diritti popolari con valenza decisionale e non beneficiano di alcuno strumento di natura consultativa ad eccezione della petizione.
I firmatari del documento reputano necessario introdurre nuovi strumenti di democrazia diretta a disposizione del cittadino e sottolineano che in alcuni Cantoni i cittadini hanno a disposizione, accanto ai diritti popolari classici come l'iniziativa o il referendum, altri strumenti popolari.
La Costituzione ticinese prevede, a livello cantonale, l'iniziativa popolare costituzionale (art. 82 Cost./TI) e l'iniziativa popolare legislativa (art. 37 Cost./TI), entrambe le quali possono
essere presentate in forma elaborata o generica. A livello comunale, laddove è stato istituito il Consiglio comunale i cittadini hanno la possibilità di promuovere un referendum o un'iniziativa popolare. Per quanto riguarda i patriziati, i cittadini patrizi possono promuovere un referendum o
un'iniziativa se è stato istituito il Consiglio patriziale.
essere presentate in forma elaborata o generica. A livello comunale, laddove è stato istituito il Consiglio comunale i cittadini hanno la possibilità di promuovere un referendum o un'iniziativa popolare. Per quanto riguarda i patriziati, i cittadini patrizi possono promuovere un referendum o
un'iniziativa se è stato istituito il Consiglio patriziale.
Il Consiglio di Stato riconosce l'importanza dei diritti politici e il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica cantonale, che non si deve limitare solo all'atto di eleggere i propri rappresentanti negli organi politici. Nel nostro ordinamento istituzionale, i cittadini sono coinvolti nell'attività legislativa in particolare attraverso gli strumenti popolari dell'iniziativa e del referendum.
Siamo dell'opinione che gli strumenti messi a disposizione dei cittadini siano appropriati e sufficienti per il loro coinvolgimento nell'attività legislativa senza dover quindi istituire nuovi mezzi di partecipazione popolare. Oltre al diritto di iniziativa e di referendum, i cittadini beneficiano anche della possibilità di inviare una petizione agli organi dello Stato e all'amministrazione cantonale in modo semplice senza dover seguire le formalità della procedura degli atti parlamentari previste nell'iniziativa parlamentare (art. 8 cpv. 2 lett. l Cost./TI). Tale diritto è conferito anche a livello locale. L'aumento del numero degli strumenti a disposizione dei
cittadini non coincide necessariamente a un potenziamento dei loro diritti o a un miglioramento del funzionamento delle istituzioni. Gli strumenti attuali permettono inoltre ai promotori di esercitare un influsso importante nella procedura legislativa, consentendo loro di imporre una votazione popolare sugli oggetti controversi. Questa influenza non è invece possibile con gli atti
parlamentari popolari che possono essere stralciati con una semplice decisione parlamentare.
cittadini non coincide necessariamente a un potenziamento dei loro diritti o a un miglioramento del funzionamento delle istituzioni. Gli strumenti attuali permettono inoltre ai promotori di esercitare un influsso importante nella procedura legislativa, consentendo loro di imporre una votazione popolare sugli oggetti controversi. Questa influenza non è invece possibile con gli atti
parlamentari popolari che possono essere stralciati con una semplice decisione parlamentare.
Un aspetto forse secondario, ma comunque da tenere presente, è l'impatto di tale innovazione sull'attività degli organi legislativi e esecutivi. Si assiste già oggi alla tendenza all'interno del Gran
Consiglio e di alcuni Consigli comunali di un aumento rilevante degli atti parlamentari. L'estensione di tali diritti "parlamentari" anche ai cittadini potrebbe comportare un ulteriore aumento del numero di oggetti da trattare con ritardi nell'evasione degli stessi. Per evitare che il nuovo diritto di proposta non sia solo di facciata, le risposte di Parlamento e Governo devono essere trattate in tempi ragionevoli.
Consiglio e di alcuni Consigli comunali di un aumento rilevante degli atti parlamentari. L'estensione di tali diritti "parlamentari" anche ai cittadini potrebbe comportare un ulteriore aumento del numero di oggetti da trattare con ritardi nell'evasione degli stessi. Per evitare che il nuovo diritto di proposta non sia solo di facciata, le risposte di Parlamento e Governo devono essere trattate in tempi ragionevoli.
Infine, la proposta potrebbe prestarsi ad abusi, per esempio da parte di candidati che, nell'imminenza delle elezioni, si facciano promotori di atti popolari per guadagnare visibilità e farsi pubblicità.
Il numero degli atti parlamentari, in particolare delle interrogazioni, delle iniziative e delle mozioni è aumentato in modo importante nel corso delle ultime legislature. Già oggi assistiamo alla
presentazione di interpellanze e interrogazioni che non sempre riguardano "un oggetto d'interesse pubblico generale" (art. 140 cpv. 1 e art. 142 cpv. 1 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, LGC), ma mirano ad approfittare della pubblicità data all'atto parlamentare dai numerosi mezzi di informazione presenti nel nostro territorio.
presentazione di interpellanze e interrogazioni che non sempre riguardano "un oggetto d'interesse pubblico generale" (art. 140 cpv. 1 e art. 142 cpv. 1 della legge del 17 dicembre 2002 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, LGC), ma mirano ad approfittare della pubblicità data all'atto parlamentare dai numerosi mezzi di informazione presenti nel nostro territorio.
Rileviamo inoltre che il quorum per accedere al Gran Consiglio è tra i più bassi della Svizzera. Ottengono seggi nel Gran Consiglio le liste che ricevono almeno un novantesimo dei voti, vale a dire l'1,11 per cento dei voti validi. Ciò consente una rappresentatività ampia all'interno del
Legislativo cantonale. Tali considerazioni sono valide anche per i Consigli comunali. Pertanto, non vi è il rischio che proposte legislative possano essere presentate solo da gruppi politici forti, poiché i medesimi diritti parlamentari sono conferiti anche ai rappresentanti delle formazioni politiche minori.
Legislativo cantonale. Tali considerazioni sono valide anche per i Consigli comunali. Pertanto, non vi è il rischio che proposte legislative possano essere presentate solo da gruppi politici forti, poiché i medesimi diritti parlamentari sono conferiti anche ai rappresentanti delle formazioni politiche minori.
Come ha rilevato l'atto parlamentare, in alcuni Cantoni esistono istituti simili. Reputiamo tuttavia che ciò non sia sufficiente per considerare opportuna l'introduzione di tali atti parlamentari
popolari nel nostro cantone, in considerazione anche delle argomentazioni espresse in precedenza.
popolari nel nostro cantone, in considerazione anche delle argomentazioni espresse in precedenza.
Infine, occorre considerare una serie di aspetti pratici e tecnici. Poiché le iniziative, mozioni, interpellanze e interrogazioni popolari spettano agli aventi diritto di voto, occorre tenere presente che è necessario verificare che i firmatari siano in possesso dei diritti politici. I cataloghi elettorali sono comunali e il Cantone si avvale anche della collaborazione dei comuni nell'esame delle firme nelle elezioni cantonali ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 della legge sull'esercizio dei
diritti politici. Inoltre, andrebbero approfonditi alcuni aspetti riguardanti l'applicazione delle norme. Per esempio, bisogna stabilire se anche la mozione popolare possa essere ritirata e se, in tal caso, sia sufficiente il ritiro da parte del primo firmatario, in applicazione dell'articolo 103 LGC. Occorre chiarire se il primo firmatario possa domandare di essere sentito da una commissione in analogia a quanto previsto nell'articolo 104 LGC e se l'articolo 107 LGC sia applicabile per analogia qualora il primo firmatario perda i diritti politici (partenza per un altro cantone, decesso, eccetera). Il disegno di legge non fissa dei termini per la raccolta delle firme.
diritti politici. Inoltre, andrebbero approfonditi alcuni aspetti riguardanti l'applicazione delle norme. Per esempio, bisogna stabilire se anche la mozione popolare possa essere ritirata e se, in tal caso, sia sufficiente il ritiro da parte del primo firmatario, in applicazione dell'articolo 103 LGC. Occorre chiarire se il primo firmatario possa domandare di essere sentito da una commissione in analogia a quanto previsto nell'articolo 104 LGC e se l'articolo 107 LGC sia applicabile per analogia qualora il primo firmatario perda i diritti politici (partenza per un altro cantone, decesso, eccetera). Il disegno di legge non fissa dei termini per la raccolta delle firme.
A conclusioni simili, cui rinviamo, sono giunti anche il Consiglio federale - che il 14 novembre 2012 ha proposto di respingere la mozione n. 12.3712 del 13 settembre 2012 depositata da Thomas Minder concernente l'introduzione della mozione popolare federale - e il Consiglio degli Stati, che il 26 novembre 2012 ha respinto a grande maggioranza l'atto parlamentare.
Stante quanto precede, reputiamo che l'introduzione dell'atto parlamentare popolare non possa portare benefici particolari alla democrazia. Come detto in precedenza, oltre alle iniziative popolari e al referendum, vi è l'istituto della petizione che consente a ogni cittadino di rivolgersi a un'autorità. Di questo diritto non ne beneficiano solo i cittadini aventi diritto di voto, ma anche gli altri. I diritti politici, dei quali i cittadini dispongono oggi contribuendo positivamente al buon funzionamento e all'equilibrio del nostro sistema politico, sono dunque a nostro avviso adeguati.
Il Consiglio di Stato invita pertanto a respingere l'iniziativa parlamentare dell'11 marzo 2013.
Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.
Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella