Egregio Presidente,
Gentili ed Egregi Deputati,
In occasione delle elezioni sono pubblicati a norma dell'art. 52 cpv. 1 LEDP:
a) il numero dei votanti;
b) il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
c) nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
d) il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
e) il quoziente elettorale;
f) il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
g) la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).
Nelle elezioni del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale (il Consiglio
degli Stati, essendo secondo il sistema maggioritario) i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre (art. 52 cpv. 2 LEDP):
degli Stati, essendo secondo il sistema maggioritario) i risultati da pubblicare conseguiti nell'intero Cantone comprendono inoltre (art. 52 cpv. 2 LEDP):
a) i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
b) i dati di cui alla lett. a), suddivisi per ogni lista presentata;
c) il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
d) il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.
Per le elezioni comunali la pubblicazione dei dati di panachage è stata sempre respinta per
ragioni di tutela della segretezza del voto. In sé si può ipotizzare che in Comuni piccoli la pubblicazione di queste informazioni (ammesso e non concesso che ora non possano essere richieste secondo la legge sulla trasparenza, essendo comunque elaborate dal sistema informatico), potrebbe lasciar percepire che cosa abbia votato il singolo elettore.
ragioni di tutela della segretezza del voto. In sé si può ipotizzare che in Comuni piccoli la pubblicazione di queste informazioni (ammesso e non concesso che ora non possano essere richieste secondo la legge sulla trasparenza, essendo comunque elaborate dal sistema informatico), potrebbe lasciar percepire che cosa abbia votato il singolo elettore.
La tutela della segretezza del voto rimane salvaguardata per contro nei Comuni di una certa
grandezza. Soprattutto ora che è in corso da anni un processo di aggregazioni comunali e si confondono in un certo senso le realtà locali. Si tratta di informazioni importanti che i cittadini devono poter conoscere per trarre anche le loro valutazioni. Per le ragioni sopra esposte si propone di fissare la soglia di mille e più elettori per la pubblicazione dei dati di panachage.
Questo numero è già conosciuto per il numero di proponenti (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. a LEDP). L'iniziativa per i medesimi motivi non si estende ai dati di panachage per ogni ufficio elettorale.
grandezza. Soprattutto ora che è in corso da anni un processo di aggregazioni comunali e si confondono in un certo senso le realtà locali. Si tratta di informazioni importanti che i cittadini devono poter conoscere per trarre anche le loro valutazioni. Per le ragioni sopra esposte si propone di fissare la soglia di mille e più elettori per la pubblicazione dei dati di panachage.
Questo numero è già conosciuto per il numero di proponenti (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. a LEDP). L'iniziativa per i medesimi motivi non si estende ai dati di panachage per ogni ufficio elettorale.
Si ritiene opportuno fissare l'entrata in vigore (retroattivamente) a partire dalle elezioni comunali
generali del 2012. L'Ufficio cantonale di accertamento procederà a una pubblicazione ulteriore (preavvisando agli albi dei Comuni e su internet), non appena gli elaborati del CSI saranno pronti.
generali del 2012. L'Ufficio cantonale di accertamento procederà a una pubblicazione ulteriore (preavvisando agli albi dei Comuni e su internet), non appena gli elaborati del CSI saranno pronti.
Con ossequio.
Il Proponente: Franco Denti
Cofirmatari: Delcò Petralli, Michela, Del Dol Orlando, Savoia Sergio, Morisoli Sergio, Chiesa Marco, Badaracco Roberto, Cereghetti Bruno
Allegato
Disegno di
Disegno di
LEGGE
sull'esercizio dei diritti politici; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
vista l'iniziativa parlamentare elaborata di Franco Denti e cofirmatari,
visto il messaggio ... del Consiglio di Stato,
visto il rapporto .... della Commissione ...,
d e c r e t a :
I.
La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:
Art. 52 cpv. 3 (nuovo)
3Il cpv. 2 è applicabile anche ai risultati complessivi per le elezioni del Consiglio comunale e del Municipio nei Comuni aventi mille e più elettori.
II.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente a partire dalle elezioni comunali generali del 2012.