La presente iniziativa parlamentare elaborata ha lo scopo di introdurre nella Legge Tributaria del 21.6.1994 il concetto di small companies (piccole aziende) con un'aliquota d'imposta sull'utile ridotta.
Quale small companies - concetto che con varie sfumature esiste in tutta l'Europa - si definiscono quelle persone giuridiche (società di capitali e società cooperative) il cui utile imponibile é inferiore o uguale a frs 150'000.-. L'introduzione del concetto di small companies concerne le persone giuridiche a tassazione ordinaria; sono pertanto escluse tutte le fattispecie fiscali che beneficiano di un'imposizione speciale quali società di sede, società di partecipazioni, società ausiliarie e società di servizi. L'imposta delle small companies ammonterà al 6 per cento sull'utile netto a decorrere dal 1° gennaio 2012. Con questo provvedimento normativo l'aliquota delle persone giuridiche – categorizzate - si fonderà ancora sulla proporzionalità.
L'introduzione del concetto di small companies vuol riconoscere in particolare l'apporto qualitativamente decisivo di queste persone giuridiche per un tessuto economico che vuol mantenersi sano, dinamico e soprattutto competitivo. Il Ticino non è confrontato solo con una concorrenza fiscale intercantonale sempre più aggressiva - come ebbe a rilevare lo Studio effettuato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI del 26 agosto 2009 - ma prevedibilmente con un ancor più difficoltoso futuro prossimo dovuto alla nota situazione macroeconomica per la quale non possiamo non fare una prognosi infausta visti i limiti oggettivi della politica monetaria. In questo quadro stupisce il silenzio degli economisti keynesiani apparentemente imbrigliati nella trappola della liquidità. A ciò si aggiunge l'esponenziale crescita del turismo economico verso la vicina penisola che certo non andrà a diminuire negli anni a venire vista la chiara tendenza recessiva dell'economia italiana alla quale seguirà inevitabilmente la deflazione. Di fronte a questo quadro generale cupo occorre avere uno zoccolo duro di piccola imprenditoria che sia sinonimo di flessibilità, agilità e tempestività nell'adeguarsi al paesaggio globale la cui unica costante è il cambiamento repentino; l'introduzione di un'aliquota ridotta sull'imposta dell'utile dagli attuali 9% al 6% è un segnale forte nella giusta direzione.
Con l'applicazione dell'aliquota del 6 per cento e un limite massimo di reddito imponibile di frs 150'000.-, commisurato alla realtà ticinese, arriveremo a un carico fiscale complessivo (imposta cantonale, imposta comunale e imposta federale diretta) del 20.5 per cento, variabile secondo il moltiplicatore comunale. Un punto di ripartenza ottimale.
Ciò premesso si chiede l'introduzione di un capoverso 2 all'Articolo 76 della Legge Tributaria del 21.6.1994, e meglio:
Art. 76
1. L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'art 59 cpv 3 é del 9 per cento dell'utile netto.
2. L'imposta sull'utile delle società di capitali e le società cooperative con un utile netto inferiore o uguale a frs 150'000.- e che non beneficiano di tassazioni speciali é del 6 per cento dell'utile netto.
Il proponente:
Franco Denti